LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018

CAPO II, Art.4:

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg

 

Gli ordini professionali:

a) sono enti pubblici non  economici  e  agiscono  quali  organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare  gli  interessi  pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) promuovono e  assicurano  l'indipendenza,  l'autonomia  e  la responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la qualita'  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici dell'esercizio   professionale   indicati   nei   rispettivi   codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

c) verificano il possesso dei  titoli  abilitanti  all'esercizio professionale  e  curano  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la pubblicita', anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi

d) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro  azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  33;

e) partecipano alle procedure relative alla  programmazione  die fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

e) rendono il  proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l'adozione  di  disposizioni regolamentari;

f) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio  e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine  e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita' formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

g) separano, nell'esercizio  della  funzione  disciplinare,   a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta'  del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione  sono  costituiti  uffici  istruttori  di albo, composti da un numero compreso tra  cinque  e  undici  iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari  di  albo della corrispettiva  professione,  garantendo  la  rappresentanza  di tutti gli Ordini,  e  un  rappresentante  estraneo  alla  professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare   o   d'ufficio,   compiono   gli    atti    preordinati all'instaurazione   del   procedimento   disciplinare,   sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita  e  le  motivazioni per  il   proscioglimento   o   per   l'apertura   del   procedimento disciplinare, formulando in questo caso il  profilo  di  addebito.  I componenti  degli  uffici  istruttori  non  possono  partecipare   ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza

h) vigilano sugli  iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,  compresa  quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione correlata alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle convenzioni nazionali di lavoro.

 

Art. 3 Compiti del Consiglio  direttivo  
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli
all'inizio di ogni anno; b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine; c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in
riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali
questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre
questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata
conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse; f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea
degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo
conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche'
la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione
degli onorari.