É diritto di chiunque richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, e può essere presentata tramite posta elettronica certificata al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano.
Il Responsabile della trasparenza e anticorruzione e titolare del potere sostitutivo e accesso civico per l’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano è identificato nel Dott. Paolo Dal Checco.
Oltre all’accesso agli atti amministrativi dell’Ordine ex artt.22 e 23 L.241/90, sono previsti l’Accesso civico e l’Accesso civico generalizzato secondo le seguenti modalità e criteri.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Accesso Civico emplice (art. 5 c. )
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.